RICETTE
La
prescrizione
di un medicinale può essere
effettuata unicamente da un professionista sanitario abilitato (medico
chirurgo, medico veterinario, odontoiatra).
Il
farmacista, professionista sanitario abilitato alla dispensazione del
medicinale (sia preparato in farmacia sia sotto forma di specialità
medicinale), acquisisce la prescrizione tramite la consegna della
ricetta, documento cartaceo redatto dal prescrittore con l’indicazione
del medicinale da fornire al cliente.
Quanto detto potrebbe apparire banale, ma da ciò derivano precisi
adempimenti richiesti per legge al farmacista per poter “spedire” la
ricetta e consegnare il medicinale prescritto.
-
La
ricetta è un documento cartaceo nel
quale il medico indica il medicinale, e se è il caso, anche le
istruzioni per la somministrazione.
-
La ricetta deve
contenere i dati identificativi del medico in quanto può essere
scritta soltanto da quest’ultimo.
-
Pertanto una
prescrizione di medicinali su supporto cartaceo se contiene le
generalità del medico (tramite intestazione o timbro), la data della
prescrizione, e la firma del medico è a tutti gli effetti una
ricetta valida.
Allo stato attuale non è
consentito per il farmacista di acquisire la prescrizione medica con
modalità diversa (fax, e-mail. ecc), che non sia la ricetta.
A seconda del medicinale
prescritto, accanto alle caratteristiche e alle indicazioni sopra
riportate che devono sempre essere presenti in una ricetta, ne
potrebbero essere richieste altre per la sua validità (modello di
ricetta da utilizzare e/o il contenuto dei dati richiesti).
In
regime di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per la
prescrizione di medicinali esiste la
ricetta unificata,
uno specifico modulo di ricetta SSN (vedi
ricetta rossa) idonea alla
lettura ottica, in carta filigranata; la ricetta è “validità”
se è datata e reca la firma del prescrittore, inoltre è necessario che
nella ricetta sia possibile identificare il medico prescrittore tramite la
timbratura recante, oltre il nome e cognome, il codice regionale o personale.
L’acquisto
di alcuni medicinali può essere fatto senza prescrizione medica e quindi
al farmacista non va consegnata la ricetta
(farmaco senza obbligo di ricetta). Si tratta
di medicinali che, per la loro composizione, posologia e il loro
obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di
un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza del trattamento.
Tutti i medicinali senza
obbligo di ricetta devono essere contrassegnati da un bollino di
riconoscimento, stampato o incollato in posizione visibile su tutte le
confezioni.
I medicinali senza obbligo
di ricetta sono distinti in due categorie:
-
Medicinale
non soggetto a prescrizione medica come
riportato sulla confezione sono i farmaci
SOP (Senza Obbligo di Prescrizione)
-
Medicinale di
automedicazione come riportato
sulla confezione sono gli OTC (medicinali da banco o di
automedicazione) che possono essere anche oggetto di pubblicità
presso il pubblico. (OTC
dall’inglese “Over The Counter” sopra il banco)
I
farmaci dispensabili senza prescrizione medica (SOP) e i farmaci da
banco o da automedicazione
(OTC) sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di
lieve entità facilmente riconoscibili e su questi medicinali il
farmacista può dare consigli ai
clienti.
attenzione:
in caso abbiate il sospetto che si sia potuta verificare qualche
reazione avversa ai medicinali, anche di automedicazione darne sempre
informazione al medico o al farmacista.
vedi
farmacovigilanza
I
medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione
esterna la scritta: Da vendersi dietro presentazione di ricetta
medica.
La ricetta è ripetibile
per un numero massimo di 10 confezioni nell'arco di 6 mesi dalla
data di prescrizione del medico (salvo diversa indicazione). Qualora è
prescritta più di una confezione si annulla la ripetibilità.
Per i farmaci
ansiolitici la ricetta ha una validità 30 giorni e la
possibilità di acquistare tre confezioni durante il periodo di
validità della ricetta
(30 giorni dalla data di
prescrizione).
La ricetta deve
riportare
-
Data di prescrizione
-
Firma del medico
Il farmacista deve
apporre sulla ricetta
-
Data di spedizione
-
Prezzo praticato
-
Timbro
La ricetta ripetibile è
prevista in quanto è necessario il controllo medico sull’impiego di
tali medicinali perché:
-
possono rappresentare
un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni
normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico
-
sono utilizzati
spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di
conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o
indiretto per la salute
-
contengono sostanze o
preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse
richiedono ulteriori indagini
-
sono destinati ad
essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni
stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa
consultazione dell’AIFA
I medicinali soggetti a
questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta:
Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta
per volta.
La ricetta
non è ripetibile
è possibile utilizzarla solo una volta,
anche se il medico può prescrivere più di una confezione per un certo
medicinale.
Per i medicinali
industriali tale ricetta ha validità
di trenta giorni escluso il giorno di
compilazione; la ricetta non
ripetibile viene ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione
e conservata per sei mesi.
La ricetta non ripetibile
è prevista in quanto è necessario il controllo medico sull’impiego di
tali medicinali perché:
-
possono determinare,
con l’uso continuato, stati tossici
-
possono comportare,
comunque, rischi particolarmente elevati per la salute
-
richiedono un continuo
monitoraggio da parte del medico
La
mancanza dei formalismi richiesti, di seguito elencati, rende nulla la
ricetta.
Il farmacista,
constatata la regolarità della ricetta provvederà a dispensare il
medicinale e a ritirare la ricetta che andrà datata e conservata per un
periodo di sei mesi dalla data di dispensazione.
La ricetta deve
riportare:
Il farmacista verifica
la regolarità della ricetta e dispensa il medicinale
Il farmacista appone
sulla ricetta
-
Data di spedizione
-
Prezzo praticato
-
Timbro
I
medicinali soggetti a prescrizione medica a ricalco sono i medicinali
per i quali la L. 49/2006 (modifica del Testo Unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), prevede
specifiche modalità di distribuzione e dispensazione dei farmaci
stupefacenti e psicotropi.
La
ricetta deve riportare con mezzo indelebile
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Nome e cognome del paziente
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Dose, posologia e modo di somministrazione
-
Un solo medicinale per una terapia di massimi 30 giorni.
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Domicilio e numero di telefono professionale del medico
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Data
-
Timbro personale del medico prescrittore
-
Firma (leggibile) del medico prescrittore
Il
farmacista verifica la regolarità della ricetta
Il
farmacista appone sulla ricetta
Il
farmacista dispensa il medicinale
I
medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa possono essere
forniti dalla Farmacia solo dietro presentazione di ricetta medica che,a
seconda del tipo di medicinale, può essere dei vari tipi: ricetta
ripetibile, ricetta non ripetibile, ricetta ministeriale a ricalco,
ricetta unificata del servizio sanitario nazionale.
Si tratta di medicinali la
cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a specifiche
prescrizioni specialistiche o a particolari ambienti sanitari.
Per alcuni medicinali, in
regime SSN, assoggettati a Diagnosi e Piano Terapeutico (PT) stabiliti
dai centri ospedalieri o da medici specialisti individuati, la
prescrizione successivamente può essere effettuata dal Medico di
Medicina Generale secondo le indicazioni del PT.
-
medicinali
utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile: sono i
medicinali che per le loro caratteristiche, non potrebbero essere
utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di
strutture ospedaliere o delle case di cura. I medicinali soggetti a
questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la
scritta: “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al
pubblico”.
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medicinali
vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti: sono i
medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti
domiciliari, richiedono o che la diagnosi sia effettuata in ambienti
ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi
adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in
corso di trattamento siano riservati allo specialista. I
medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla
confezione esterna dopo le frasi ”Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica”, o “Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”, la
specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato
alla prescrizione.
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medicinali
utilizzabili esclusivamente dallo specialista:
sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e
modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati
direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. I
medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla
confezione esterna le frasi: “Uso riservato a...”, con
specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del
medicinale, e “Vietata la vendita al pubblico”.
ricetta unificata del Servizio Sanitario Nazionale
(RSSN)
In
regime di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per la
prescrizione di medicinali esiste la
ricetta unificata,
uno specifico modulo
di ricetta SSN (vedi
ricetta rossa) idonea alla lettura ottica, in
carta filigranata.
La ricetta unificata SSN
può essere utilizzata, a seconda del tipo di medicinale prescritto, come
ricetta assimilabile a quella ripetibile, non ripetibile, limitativa, o
per la prescrizione di alcuni farmaci disciplinati dalla legge 49/206.
In tutti i casi la ricetta,
se presentata per la dispensazione di farmaci concedibili dal SSN,
viene trattenuta in Farmacia e sarà consegnata all’ASL di competenza.
Pertanto qualora il
cliente abbia necessita di avere una documentazione comprovante il
ritiro della fornitura di medicinali e l’eventuale costo sostenuto si
consiglia di munirsi di fotocopia della prescrizione originale alla
quale si allegherà lo scontrino fiscale o la fattura emessa dalla
Farmacia. vedi
risparmio
fiscale
Per
la prescrizione di medicinali soggetti a prescrizione anche non
ripetibile la ricetta ha una validità di 30 giorni escluso il giorno di
emissione.
Poiché alcuni farmaci sono forniti gratuitamente soltanto per alcune
patologie o per condizioni particolari (vedi
esenzioni-ticket-note)
accertarsi prima di recarsi in Farmacia che il medico abbia
apposto i codici corrispondenti negli appositi campi previsti nella
ricetta.
Non sono possibili correzioni anche da parte del medico nei campi a
lettura ottica; è possibile la correzione nello spazio riservato alla
prescrizione purché controfirmata dal medico.
La
ricetta deve obbligatoriamente riportare
-
Il nome e
cognome del paziente.
-
Il codice
fiscale.
-
Data di
compilazione
-
Firma del
medico e timbro
La ricetta negli aventi diritto può riportare
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codici di
esenzioni dal ticket
-
note AIFA
ricetta magistrale
ricetta magistrale con stupefacente
ricetta magistrale con anoressizzanti
ricetta magistrale con veleno
ricetta veterinaria ripetibile
ricetta non ripetibile veterinaria su modello ministeriale
ricetta non ripetibile veterinaria in singola copia
Alcuni
principi attivi e le relative specialità medicinali richiedono delle
particolari modalità prescrittive che il farmacista deve verificare
all’atto della dispensazione.
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