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RICETTE

 

 

medicinali e ricette

 
 

medicinali senza obbligo di ricetta

 
 

medicinali con obbligo di ricetta

 
 

TIPO DI RICETTA MEDICA

 
 

ricetta ripetibile

 
 

ricetta non ripetibile

 
 

ricetta ministeriale a ricalco

 
 

ricetta magistrale

 
 

ricetta veterinaria

 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 
 

ricetta limitativa

 
 

 

 
 

ricetta unificata del S. S. N.

 

 


 

medicinali e ricette

La prescrizione di un medicinale può essere effettuata unicamente da un professionista sanitario abilitato (medico chirurgo, medico veterinario, odontoiatra).

Il farmacista, professionista sanitario abilitato alla dispensazione del medicinale (sia preparato in farmacia sia sotto forma di specialità medicinale), acquisisce la prescrizione tramite la consegna della ricetta, documento cartaceo redatto dal prescrittore con l’indicazione del medicinale da fornire al cliente.

Quanto detto potrebbe apparire banale, ma da ciò derivano precisi adempimenti richiesti per legge al farmacista per poter “spedire” la ricetta e consegnare il medicinale prescritto.

  •  La ricetta è un documento cartaceo nel quale il medico indica il medicinale, e  se è il caso,  anche le istruzioni per la somministrazione.

  • La ricetta deve contenere i dati identificativi del medico in quanto può essere scritta soltanto da quest’ultimo.

  • Pertanto una prescrizione di medicinali su supporto cartaceo se contiene le generalità del medico (tramite intestazione o timbro), la data della prescrizione, e la firma del medico è a tutti gli effetti una ricetta valida.

Allo stato attuale non è consentito per il farmacista di acquisire la prescrizione medica con modalità diversa (fax, e-mail. ecc), che non sia la ricetta.

A seconda del medicinale prescritto, accanto alle caratteristiche e alle indicazioni sopra riportate che devono sempre essere presenti in una ricetta,  ne potrebbero essere richieste altre per la sua validità (modello di ricetta da utilizzare e/o il contenuto dei dati richiesti).

In regime di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per la prescrizione di medicinali esiste la ricetta unificata, uno specifico modulo di ricetta SSN (vedi ricetta rossa) idonea alla lettura ottica, in carta filigranata; la ricetta è “validità” se è datata e reca la firma del prescrittore, inoltre è necessario che nella ricetta sia possibile identificare il medico prescrittore tramite la timbratura recante, oltre il nome e cognome, il codice regionale o personale.


medicinali senza obbligo di ricetta

L’acquisto di alcuni medicinali può essere fatto senza prescrizione medica e quindi al farmacista non va consegnata la ricetta (farmaco senza obbligo di ricetta). Si tratta di medicinali che, per la loro composizione, posologia e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza del trattamento.

Tutti i medicinali senza obbligo di ricetta devono essere contrassegnati da un bollino di riconoscimento, stampato o incollato in posizione visibile su tutte le confezioni.

I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in due categorie:

  • Medicinale non soggetto a prescrizione medica  come riportato sulla confezione sono i farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione)

  • Medicinale di automedicazione come riportato sulla confezione sono gli OTC (medicinali da banco o di automedicazione) che possono essere anche oggetto di pubblicità presso il pubblico. (OTC dall’inglese “Over The Counter” sopra il banco)

I farmaci dispensabili senza prescrizione medica (SOP) e i farmaci da banco o da automedicazione (OTC) sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità facilmente riconoscibili  e su questi medicinali il farmacista può dare consigli ai clienti.

attenzione: in caso abbiate il sospetto che si sia potuta verificare qualche reazione avversa ai medicinali, anche di automedicazione darne sempre informazione al medico o al farmacista. vedi farmacovigilanza


medicinali con obbligo di ricetta

TIPO DI RICETTA MEDICA

 

 

ricetta ripetibile

 
 

ricetta non ripetibile

 
 

ricetta ministeriale a ricalco

 
 

ricetta magistrale

 
 

ricetta veterinaria

 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 
 

ricetta limitativa

 
 

 

 
 

ricetta unificata del S. S. N.

 

 

 


Ricetta ripetibile

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La ricetta è ripetibile per un numero massimo di 10 confezioni nell'arco di 6 mesi dalla data di prescrizione del medico (salvo diversa indicazione). Qualora è prescritta più di una confezione si annulla la ripetibilità.

Per i  farmaci ansiolitici la ricetta ha una validità 30 giorni e la possibilità di acquistare tre confezioni durante il periodo di validità della ricetta (30 giorni dalla data di prescrizione).

 La ricetta deve riportare

  • Data di prescrizione

  • Firma del medico

 Il farmacista deve apporre sulla ricetta

  • Data di spedizione

  • Prezzo praticato

  • Timbro

La ricetta ripetibile è prevista in quanto è  necessario il controllo medico sull’impiego di tali medicinali  perché:

  • possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico

  • sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute

  • contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini

  • sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA


Ricetta non ripetibile

 

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta. 

La ricetta non è ripetibile è possibile utilizzarla solo una volta, anche se il medico può prescrivere più di una confezione per un certo medicinale.

Per i medicinali industriali tale ricetta ha validità di trenta giorni escluso il giorno di compilazione; la ricetta non ripetibile viene ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione e conservata per sei mesi.

La ricetta non ripetibile è prevista in quanto è  necessario il controllo medico sull’impiego di tali medicinali  perché:

  • possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici

  • possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute

  • richiedono un continuo monitoraggio da parte del medico

 La mancanza dei formalismi richiesti, di seguito elencati, rende nulla la ricetta.

Il farmacista, constatata la regolarità della ricetta provvederà a dispensare il medicinale e a ritirare la ricetta che andrà datata e conservata per un periodo di sei mesi dalla data di dispensazione.

 La ricetta deve riportare:

  • Nome e cognome o Codice Fiscale del paziente

  • Data di compilazione

  • Firma leggibile del medico

Il farmacista verifica la regolarità della ricetta e dispensa il medicinale

 Il farmacista appone sulla ricetta

  • Data di spedizione

  • Prezzo praticato

  • Timbro


Ricetta ministeriale a ricalco

I medicinali soggetti a prescrizione medica a ricalco sono i medicinali per i quali la L. 49/2006 (modifica del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), prevede specifiche modalità di distribuzione e dispensazione dei farmaci stupefacenti e psicotropi.

La ricetta deve riportare con mezzo indelebile

  • Nome e cognome del paziente

  • Dose, posologia e modo di somministrazione

  • Un solo medicinale per una terapia di massimi 30 giorni.

  • Domicilio e numero di telefono professionale del medico

  • Data

  • Timbro personale del medico prescrittore

  • Firma (leggibile) del medico prescrittore

 Il farmacista verifica la regolarità della ricetta

 Il farmacista  appone sulla ricetta

  • gli estremi di un documento dell'acquirente (maggiorenne)

  • Data di spedizione

  • Prezzo praticato

  • Timbro

 Il farmacista dispensa il medicinale


Ricetta medica con prescrizione limitativa

 I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa possono essere forniti dalla Farmacia solo dietro presentazione di ricetta medica che,a seconda del tipo di medicinale, può essere dei vari tipi: ricetta  ripetibile, ricetta non ripetibile, ricetta ministeriale a ricalco, ricetta unificata del servizio sanitario nazionale.

Si tratta di medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a specifiche prescrizioni specialistiche o a particolari ambienti sanitari.

Per alcuni medicinali, in regime SSN, assoggettati a Diagnosi e Piano Terapeutico (PT) stabiliti dai centri ospedalieri o da medici specialisti individuati, la prescrizione successivamente può essere effettuata dal Medico di Medicina Generale secondo le indicazioni del PT.

  • medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile: sono i medicinali che per le loro caratteristiche, non potrebbero essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere o delle case di cura. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”.

  •  medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono o che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento siano riservati allo specialista. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna dopo le frasi ”Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, o “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”, la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

  •  medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista: sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna le frasi:  “Uso riservato a...”, con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e “Vietata la vendita al pubblico”.


ricetta unificata del Servizio Sanitario Nazionale (RSSN)

In regime di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per la prescrizione di medicinali esiste la ricetta unificata, uno specifico modulo di ricetta SSN (vedi ricetta rossa) idonea alla lettura ottica, in carta filigranata.

La ricetta unificata SSN può essere utilizzata, a seconda del tipo di medicinale prescritto, come ricetta assimilabile a quella ripetibile, non ripetibile, limitativa, o per la prescrizione di alcuni farmaci disciplinati dalla legge 49/206.

In tutti i casi la ricetta, se presentata per la dispensazione di farmaci concedibili dal SSN, viene trattenuta in Farmacia e sarà consegnata all’ASL di competenza.

Pertanto qualora il cliente abbia necessita di avere una documentazione comprovante il ritiro della fornitura di medicinali e l’eventuale costo sostenuto si consiglia di munirsi di fotocopia della prescrizione originale alla quale si allegherà lo scontrino fiscale o la fattura emessa dalla Farmacia. vedi risparmio fiscale

Per la prescrizione di medicinali soggetti a prescrizione anche non ripetibile la ricetta ha una validità di 30 giorni escluso il giorno di emissione.

Poiché alcuni farmaci sono forniti gratuitamente soltanto per alcune patologie o per condizioni particolari (vedi esenzioni-ticket-note) accertarsi prima di recarsi in Farmacia che il medico abbia apposto i codici corrispondenti negli appositi campi previsti nella ricetta.

Non sono possibili correzioni anche da parte del medico nei campi a lettura ottica; è possibile la correzione nello spazio riservato alla prescrizione purché controfirmata dal medico.

 La ricetta deve obbligatoriamente riportare

  • Il nome e cognome del paziente.
  • Il codice fiscale.
  • Data di compilazione
  • Firma del medico e timbro

 La ricetta negli aventi diritto può riportare

  • codici di esenzioni dal ticket
  • note AIFA

 ricetta per preparazione magistrale

 

ricetta magistrale

ricetta magistrale con stupefacente

ricetta magistrale con anoressizzanti

ricetta magistrale con veleno


ricetta veterinaria

 

ricetta veterinaria ripetibile

ricetta non ripetibile veterinaria su modello ministeriale

ricetta non ripetibile veterinaria in singola copia


PRESCRIZIONI PARTICOLARI

RICETTE LIMITATIVE

Alcuni principi attivi e le relative specialità medicinali richiedono delle particolari modalità prescrittive che il farmacista deve verificare all’atto della dispensazione.